Autovelox Ss 7 Bis: il Giudice di Pace di Avellino accoglie i ricorsi, Comune di Atripalda condannato

Lo avevamo annunciato ora è arrivata la conferma.

Accolti i primi ricorsi per l’autovelox posizionato nel territorio di Atripalda lungo la SS7 bis in direzione del casello autostradale Avellino Est.

Un’apparecchiatura utilizzata per fare cassa più che prevenzione (LEGGI QUI)

Ci informano gli avvocati Ciro Aquino, Vittoria Musto, Roberto Savino, Giampaolo Calò di avere visto accolto le ragioni dei propri assistiti.

Il Giudice di Pace di Avellino Dott. Ernesto Cerullo, s’è prununciato in merito a decine di ricorsi e ha accolto le tesi dei legali.

COMUNE CONDANNATO

Il magistrato ha condannato alle spese il Comune di Atripalda perchè paghi € 180,00 + € 43,00 ai legali per ciascun ricorso accolto.

Le motivazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni.

Pure Irpiniaoggi aveva proposto una grave irregolarità contenuta in un verbale di contestazione (LEGGI QUI)

Riconosciute le ragioni degli automobiisti per i verbali di accertamento della velocità sul tratto stradale SS 7 bis, all’altezza del Comune di Atripalda.

“È di stamattina 2 novembre 2018 il risultato vittorioso ottenuto in tema di opposizione a sanzione amministrativa avverso il verbale“,  fa sapere con soddisfazione l’avv. Vittoria Musto.

MOTIVI DEL RICORSO

Nel ricorso si opponevano al verbale diversi rilievi:

Irritualità e, dunque, illegittimità della notifica del verbale affidata, in dispregio al dettato legislativo, ad una società privata.

Tale società ha provveduto alla spedizione dei plichi che ha affidato all’ufficio postale di Bologna.

L’Avv. Musto ha così evidenziato che gli agenti accertatori di Atripalda hanno effettuato la notifica del verbale oltre il limite della propria competenza territoriale.

Altra doglianza attiene all’apposizione della firma meccanografica del responsabile del procedimento amministrativo.

Ciò non è ammesso, per insegnamento della Corte di Cassazione che non lo ammette per i verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada.

Una importante eccezione  ha riguardato l’ordinanza prefettizia indicata nel verbale (42/2015) che individua un tratto di strada ove è possibile utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico.

CHILOMETRICA ERRATA

Nel verbale non è stato richiamato,  come avrebbe dovuto, l’Ordinanza che autorizza l’installazione dell’autovelox.

Sbagliata pure l’indicazione del punto esatto dov’è posizionato l’autovelox.

Il tratto di strada ove è possibile rilevare a distanza la violazione è compreso tra il km 85+083 e il km 85+884.

Le violazioni, nei verbali, vengono accertate al Km 86+550, direzione marcia Manocalzati (clicca qui e leggi 20181025120413)

Altri motivi, poi, attengono alla taratura, all’omologazione, alla inadeguata segnaletica e pre-segnaletica.

Vogliamo proseguire?

Ci fermiamo qui. Altrimenti andiamo troppo veloce e prendiamo la multa.

SPOT