Rifiuti, caso Atripalda: Irpiniambiente si difende

La sezione Seconda del Tar di Salerno ha discusso il ricorso presentato dalla società Irpiniambiente S.p.A. e dalla Provincia di Avellino contro il Comune di Atripalda per l’annullamento della delibera comunale n.187/12 avente ad oggetto “indirizzi per la progettazione di un piano per la gestione del servizio integrato dei rifiuti con raccolta porta a porta”. Il Tar, non mettendo in discussione il principio della provincializzazione che viene ancora confermato, limita la sua decisione esclusivam…

La sezione Seconda del Tar di Salerno ha discusso il ricorso presentato dalla società Irpiniambiente S.p.A. e dalla Provincia di Avellino contro il Comune di Atripalda per l’annullamento della delibera comunale n.187/12 avente ad oggetto “indirizzi per la progettazione di un piano per la gestione del servizio integrato dei rifiuti con raccolta porta a porta”. Il Tar, non mettendo in discussione il principio della provincializzazione che viene ancora confermato, limita la sua decisione esclusivamente all’ipotesi progettuale. Infatti, la stessa memoria difensiva proposta dal Comune fa riferimento al fatto che si è di fronte solo ad un’iniziativa progettuale.
“In altri termini – afferma l’avvocato Noemi Tsuno della Studio Legale Viglione – il Tar non ha sospeso la delibera sul solo presupposto che il Comune di Atripalda ha chiarito che non affiderà ad altri il servizio, ma che si tratta di una semplice ipotesi progettuale e come tale non lesiva”.
Nel rispetto dell’ordinanza del Tar il medesimo Comune di Atripalda, a seguito di tale attività progettuale, certamente non potrà affidare il servizio a soggetto diverso da Irpiniambiente S.p.A., senza incappare nei citati divieti della normativa vigente. Tale provvedimento, come detto, emesso in pari data da parte della medesima sezione, non può quindi ridimensionare o peggio ancora dare adito a strumentalizzazioni, in ordine all’importante principio sancito in detta materia dalla legge e dalla magistratura amministrativa.
E intanto sempre il Tar di Salerno ha accolto il nuovo ricorso – dopo la sentenza favorevole di un altro appello presentato nei mesi scorsi – proposto contro la decisione del Comune di Montefusco che aveva affidato ad una ditta privata e non alla società provinciale Irpiniambiante S.p.A., il servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Nell’ordinanza il Tar sancisce il principio della provincializzazione del ciclo dei rifiuti, anche in virtù del decreto legge, convertito in legge lo scorso gennaio, che dovrebbe assegnare dal prossimo 1 luglio la gestione ai Comuni.
“Considerato che il ricorso, ad un primo esame, non appare manifestamente infondato anche a seguito del recente D.L. n. 95/2012; e che, comunque, nella comparazione degli opposti interessi, in questa fase di giudizio cautelare, appare prevalente l’interesse reclamato dalla ricorrente Provincia; il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare”, recita l’ordinanza.
Detta pronuncia, pervenuta all’indomani della pubblicazione del D.L. n. 1/2013 in materia di rifiuti, sottolinea ancora la legittimità e la obbligatorietà della provincializzazione del ciclo dei rifiuti urbani. L’ordinanza emessa ieri fa seguito all’oramai consolidato indirizzo del TAR salernitano, il quale ha sempre accolto le istanze rivolte dalla Provincia di Avellino (assistita dagli avvocati Gennaro Galietta e Oscar Mercolino dell’Avvocatura Provinciale) e da Irpiniambiente S.p.A. (assistita dall’avvocato Giancarlo Viglione) nei confronti dei comuni dissidenti.

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