Interessi bancari non dovuti, giudice dà ragione a imprenditore

I tassi oltre il “tasso soglia” come determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia applicato dalle Banche e dalle Finanziarie sono state, negli ultimi tempi oggetto di attenzione dei media che hanno evidenziato come le banche hanno “lucrato” applicando tassi di interesse di molti punti percentuale superiori a quelli previsti per legge anche in assenza di espressa pattuizione. La mancata pattuizione di un interesse superiore alla soglia individuata, determina in capo al mutuatario il diritto a…

I tassi oltre il “tasso soglia” come determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia applicato dalle Banche e dalle Finanziarie sono state, negli ultimi tempi oggetto di attenzione dei media che hanno evidenziato come le banche hanno “lucrato” applicando tassi di interesse di molti punti percentuale superiori a quelli previsti per legge anche in assenza di espressa pattuizione. La mancata pattuizione di un interesse superiore alla soglia individuata, determina in capo al mutuatario il diritto a non corrispondere gli interessi o a vedersi rimborsati gli interessi già pagati.
Se il mutuatario ha pagato alla banca mutuante gli interessi, quest’ultima è tenuta alla restituzione. Se, viceversa, il mutuo non è stato ancora estinto, il pagamento delle somme già effettuate a titolo di interessi vanno diversamente imputate a capitale (poiché il mutuatario è tenuto a restituire solo la sorta capitale) tanto in applicazione/rispetto dell’art. 1815 codice civile che recita: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Anche in Irpinia gli istituti di credito si sono visti recapitare richieste di restituzione di somme corrisposte per interessi “usurai” e/o opposizioni a ingiunzioni di pagamento per tassi non pattuiti. Tra le prime sentenze emesse nella nostra Provincia segnaliamo quella del Tribunale di Avellino depositata il 29 maggio 2014 Giudice Dott. Massimiliano Razzano nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da una società con sede in Ariano Irpino in danno di una banca. Il Tribunale di Avellino dà ragione ad un imprenditore di Ariano Irpino che si era rifiutato di corrispondere in favore di un noto istituto di credito, gli interessi non validamente pattuiti col correntista.
Il Tribunale di Avellino, Giudice Unico Dott. Massimiliano Razzano, con sentenza n. 711/14 ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo e ridotto le aspettative creditorie della banca da € 147.174,21 ad € 30.032,92. In buona sostanza all’imprenditore era stata richiesta la somma di € 117.141,29 non dovuta.
Viene così confermato il trend giurisprundenziale in virtù del quale quando gli interessi in misura ultralegale non sono validamente pattuiti per iscritto, in violazione dell’art. 1284 c.c. , questi sono dovuti solo nella misura legale. Viene anche confermata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la non debenza della commissione di massimo scoperto Grande soddisfazione viene espressa dal legale dell’imprenditore, Avv. Domenico Simone, per il risultato raggiunto che nel contempo dichiara “di essere anche amareggiato perchè le banche, se vessano in questo modo la propria clientela, non possono contribuire a portare fuori dalla crisi l’imprenditoria e le famiglie italiane. La soppressione del Tribunale del Tricolle di certo non agevola le domanda di giustizia da parte dell’utenza”.

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