Considerato che le disposizioni dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada avranno efficacia da oggi, lunedì 3 novembre 2014 e, visto che le informazioni generiche diffuse hanno creato allarmismi comprensibili tra la cittadinanza, che si è anche rivolta al Comando di Polizia locale preoccupata dalle notizie apprese, si rende necessario chiarire alcuni aspetti della novità normativa: … |
Considerato che le disposizioni dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada avranno efficacia da oggi, lunedì 3 novembre 2014 e, visto che le informazioni generiche diffuse hanno creato allarmismi comprensibili tra la cittadinanza, che si è anche rivolta al Comando di Polizia locale preoccupata dalle notizie apprese, si rende necessario chiarire alcuni aspetti della novità normativa:
in primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis, riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto;
l’obbligo non riguarda il nucleo familiare convivente;
lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2 (ad esempio variazione della toponomastica, delle generalità della persona o della denominazione della società che non diano luogo ad un diverso soggetto giuridico).
la registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario;
l’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi; in pratica, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato, o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.); il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo che sia egli stesso l’avente causa.
Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico ulteriori si rimanda alle circolari emanate dal Ministero:
la circolare prot. n. 15513 del 10/7/2014;
la circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014.