C’erano già stata una sentenza emessa dal giudice di Pace di Avellino, dottor Giuseppe Ilario, nel novembre 2017 (LEGGI QUI) che aveva dato ragione a un automobilista sanzionato per avere superato il limite di velocità sul tratto autostradale della A16 tra Avellino e Baiano.
Ora si registrano nuovi pronunciamenti in merito ai verbali inflitti ad automobilisti che giocoforza superano quel limite molto basso (80 kmh.) imposto sul tratto in discesa dell’autostrada A16 Napoli-Bari.
Una limitazione che conferma la pericolosità del tratto in cui avvenne il più tragico incidente della storia recente, con i 40 morti provocati dal precipitare dell’autobus dal viadotto di Monteforte Irpino.
Una vicenda per la quale è in corso un processo che ha registrato solo la sentenza di primo grado ma destinato a durare ancora molto.
Un’altra sentenza importante, relativamente alle multe per il tutor della Napoli-Bari, è quella emessa dal giudice di Pace di Avellino che ha annullato il verbale comminato a un automobilista perchè, in sintesi, “mancano i riferimenti per il calcolo della media spazio/tempo”.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Nei giorni scorsi è stata depositata una innovativa sentenza destinata a far giurisprudenza di cui Irpiniaoggi è in possesso.
Quanti siano interessati a ricevere ulteriori informazioni in merito, possono contattare Irpiniaoggi inviando una mail a redazione@staging.irpiniaoggi.it
Il giudice, dottor Ernesto Cerullo, ha accolto il ricorso sui nuovi verbali emessi dalla Polizia stradale a seguito degli accertamenti effettuati dal sistema di rilevamento tutor lungo l’autostrada Na-Ba all’altezza di Baiano.
Il ricorso proposto da un automobilista multato è stato accolto in quanto “il verbale inviato al contravventore non è copia autentica all’originale, ma semplice fotocopia”.
Il giudice Cerullo ha motivato la propria sentenza spiegando che “il verbale deve recare in calce la sottoscrizione in originale od autenticata dell’agente accertatore e dell’agente notificatore, quale condizione imprescindibile dell’efficacia dello stesso, secondo l’art. 383 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”.
Inoltre, secondo il dottore Cerullo, forte di un recente pronunciamento della Suprema Corte, “la contestazione è valida soltanto se il rilievo fotografico è stato eseguito in tutto lo spazio controllato dall’apparecchiatura di rilevamento”.
Vi è di più, sempre secondo il giudice di Pace di Avellino, nel verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità “deve essere indicato un preciso orario della commissione dell’infrazione, considerato che non risulta ne potrebbe mai risultare dal sistema di rilevamento tutor il quale è in grado di rilevare due diversi orari: quello di passaggio del veicolo sotto il primo portale tutor e quello di passaggio del veicolo sotto il secondo portale tutor”.
Dunque, si riapre la battaglia degli automobilisti vittime dei sistemi di controllo dei limiti della velocità che potrebbero vedere pregiudicato il legittimo diritto di difesa “non essendo posti nelle condizioni di verificare se, la media calcolata con una semplice formula matematica (spazio/tempo), fosse effettivamente superiore a quella consentita”.
Quanti siano interessati a ricevere ulteriori informazioni in merito, possono contattare Irpiniaoggi inviando una mail a redazione@staging.irpiniaoggi.it