Lega Pro in crisi, altri 6 deferimenti nel Girone C

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. il Sig. Antonio PUPINO, legale rappresentante della Società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.; per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. il sig. Antonio PUPINO, legale rappresentante della Società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.; per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafi IV e V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. il sig. CAFFO Giuseppe, legale rappresentante della Società U.S. Vibonese S.r.l.;
per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre), nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché per l’attestazione non veridica, redatta e sottoscritta il 14 febbraio 2011 e depositata in data 23 febbraio 2011 presso la Co.Vi.So.C., attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. la sig.ra IMENEO Raffaela, Presidente del Collegio Sindacale della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l. per la attestazione non veridica, redatta e sottoscritta il 14 febbraio 2011 e depositata in data 23 febbraio 2011 presso la Co.Vi.So.C. attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l. per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.la Società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale.
per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. il Sig. SCHIAVON Maurizio, legale rappresentante della Società Pomezia Calcio S.r.l. per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2010 (II Trimestre), entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per la attestazione non veridica depositata in data 14 febbraio 2011 presso la Co.Vi.So.C. attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. la società POMEZIA CALCIO S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
Per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. il sig. MAGLIONE Giuseppe, legale rappresentante della Società A.S. Melfi S.r.l. Il sig. MORETTI Pietro, legale rappresentante della Società A.S. Melfi S.r.l.; per non aver provveduto al pagamento di parte degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento di parte degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. la società A.S. MELFI S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.
Per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. il sig. Giuseppe MAGLIONE, legale rappresentante della Società A.S. MELFI S.r.l.; il sig. Pietro MORETTI, legale rappresentante della Società A.S. Melfi S.r.l.; per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. la società A.S. MELFI S.r.l. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 8, comma 1, del C.G.S. il sig. Tommaso PERNIOLA, legale rappresentante della Società F.C. MATERA S.R.L. per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II Trimestre), entro il termine del 14 febbraio 2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per la attestazione non veridica depositata in data 14 febbraio 2011 presso la Co.Vi.So.C. attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione dell’art. 8, comma 1, del C.G.S.il sig. Vito VIRGINTINO, presidente del Collegio Sindacale della Società F.C. MATERA S.R.L.; per la attestazione non veridica depositata in data 14 febbraio 2011 presso la Co.Vi.So.C. attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della Società F.C. MATERA S.R.L. per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. la Società F.C. MATERA S.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.: il sig. Giuseppe SANTAGUIDA, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società F.C. CATANZARO S.p.A.; per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.la società F.C. CATANZARO S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: per la violazione dell’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. il sig. Giuseppe SANTAGUIDA, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società F.C. CATANZARO S.p.A.; per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.Sla società F.C. CATANZARO S.p.A. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

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