Consorzio Alta Irpinia, giornata della formazione

Consorzio Alta Irpinia, giornata della formazione

Grande partecipazione alla giornata di formazione organizzata dal Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” in collaborazione con i giudici tutelari del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi sul ruolo dell’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge del 9 gennaio 2004 n 6, rivolta a persone che hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi (per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica) e che non necessitano di misure come l’interdizione o l’inabilitazione. “ In relazione a questa legge – spiega il Direttore del consorzio dottore Giuseppe Del Giudice – che è stato avviato un pomeriggio di studio e di discussione in cui i destinatari sono stati gli operatori sociali proprio perchè avranno il compito di garantire un raccordo nell’applicazione sul campo.” Ad esprimere piena soddisfazione per l’evento e’ stato anche il Presidente Donato Cataldo che ha spiegato: “Il nostro impegno e’ quello di non mancare l’obiettivo di rendere le politiche sociali del nostro territorio politiche strutturali e forti, innovative e legate ai bisogni fondamentali delle persone. Soprattutto non possiamo perdere l’occasione di elevare questi bisogni al rango di diritti, per la qualità della vita delle persone, per un nuovo patto di cittadinanza fra cittadino utente e cittadino operatore.” La figura dell’amministratore di sostegno viene nominata dal giudice tutelare ed e’ scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: infatti possono essere amministratori di sostegno il coniuge, purchè non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella e un parente entro il quarto grado. La tutela dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l’amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza. La legge, quindi nasce anzitutto dalla necessità di allargare la tutela degli incapaci anche ad ipotesi non strettamente legate alla malattia mentale, nonchè dall’opportunità di affiancare loro una figura che non sia esclusivamente sostitutiva, ma anche protettiva e stimolatrice. Ma nella sua affermazione dei principi operativi generali, questa Legge, non può tuttavia indicare il percorso organizzativo della loro effettiva applicazione da parte dei diversi attori chiamati, a vario titolo, a determinarli nell’ambito del sistema assistenziale.

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