Con un post diffuso dall’ufficio stampa di IrpiniaAmbiente, è stato trionfalmente comunicato agli organi di informazione:
“Accolto il ricorso di Irpiniambiente. Da lunedì riprenderemo il servizio, la valutazione nel merito è fissata per il mese di dicembre”
Con una dichiarazione resa dal sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero, è stato comunicato quanto segue:
“Con l’ordinanza numero 00419/2019, la Sezione Prima del Tar Campania Sezione Salerno non ha accolto le richieste formulate dalla società Irpiniambiente. Pertanto l’iter procedurale predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale proseguirà secondo il cronoprogramma stabilito», si legge nel comunicato”.
Possibile che una sentenzia dia ragione a due soggetti in contrapposizione?
Faje ‘o gallo ‘ncoppa ‘a munnezza
E’ il caso di dirlo, perchè entrambi cantano vittoria.
Chi ha ragione?
Delle due l’una: o uno dei due non ha compreso bene quanto è contenuto nell’ordinanza, oppure uno dei due vuole trasformare una sconfitta in una vittoria.
Attendiamo che uno dei due soggetti – IrpiniaAmbiente e Comune di Pratola Serra – forniscano un chiarimento circa questa doppia chiave di lettura. Sarà bene che uno dei due ammetta, eventualmente, l’errore.
I motivi della lite dinanzi al Tar
La questione riguarda la decisione del Comune di Pratola Serra che, con Ordinanza Sindacale n.34 del 19/07/2019 affidava, in via diretta, per cinque mesi alla Ditta Damiano Nicolino il servizio di raccolta di tutte le tipologie dei rifiutinon intendendo più avvalersi del servizio di IrpiniaAmbiente.
Con precedente decisione del 9 agosto 2019, il Presidente del Tar Campania – sez. Salerno, Francesco Riccio, aveva respinto la domanda di sospensione cautelare provvisoria proposta di IrpiniAmbiente che chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza contingibile ed urgente numero 34 del 19 luglio 2019 emessa dal Sindaco Emanuele Aufiero in seguito alla contrazione del servizio effettuata dalla stessa società, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il 5 Settembre.
Ora è stata emessa una nuova sentenza che IrpiniaAmbiente ritiene dia ragione all’ente mentre il Comune di Pratola Serra sostiene esattamente il contrario.