Salve sono l’ing. Giuseppe De Vito ma scrivo questa nota in qualità di padre dell’alunna Nicole De Vito iscritta fino a qualche giorno fa presso la scuola di prima infanzia “Rachelina Ambrosini” di Venticano.
Ho deciso di trasferire mia figlia presso una struttura sismicamente più sicura quando ho verificato che l’indice di vulnerabilità sismica del plesso scolastico, scaturito dalla relazione di vulnerabilità sismica a firma dell’ing. Antonio Fasulo in atti presso il Comune, risultava essere 0,001, in considerazione del fatto che l’ente proprietario, nonostante il valore simicamente allarmante, ha deciso di tenere aperta la struttura.
Voglio precisare che l’indice di rischio permette di valutare la capacità residua di una struttura dopo un evento sismico ed ha valori compresi tra 0 e 1.
Essendo in questo caso tale valore pari a 0,001 significa che la struttura ha una vulnerabilità molto alto e vita residua minima dal punto di vista sismico.
Il mio non è un banale allarmismo, infatti voglio ricordare la recente sentenza di Cassazione Penale n. 190/2018 pubblicata lo scorso 08 gennaio 2018 con cui è stato confermato il sequestro preventivo di una scuola situata a Ribolla, frazione del Comune di Roccastrada (Grosseto), da parte della Procura sulla base del suo livello di vulnerabilità sismica emerso da appositi accertamenti.
In quel caso era infatti rimasto accertato da perizia tecnica un indice di rischio collasso sismico (e non di idoneità statica) pari a 0,985, discostato di pochissimo al valore minimo pari a 1, riferito alla prestazione richiesta per una nuova costruzione secondo le stesse Norme Tecniche di Costruzione antisismiche.
Stiamo parlando di un obbligo di valutazione della vulnerabilità degli edifici di interesse strategico e per quelli il cui collasso strutturale potrebbe avere effetti rilevanti, obbligo imposto con la nota ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Si evince, secondo la cassazione, che anche in presenza di un rischio sismico lieve le scuole vanno chiuse perché i terremoti non sono prevedibili e un minimo scostamento dei parametri può nascondere pericoli considerevoli.
Secondo la tesi della Cassazione, il rischio di crollo esiste anche se la scuola si trova in un’area a “basso rischio sismico” e se si rileva un “minimo scostamento dai parametri di edificazione” contenuti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2008.
Per far scattare i sigilli è sufficiente la violazione delle norme che impongono il raggiungimento di determinati standard, non è invece necessaria la presenza di un pericolo concreto.
Questo perché “nel carattere non prevedibile dei terremoti”, le regole tecniche di edificazione mirano a contenere i rischi nell’eventualità che l’evento sismico si verifichi.
Io ho fatto la mia scelta, da padre e da tecnico, non facendo frequentare quell’istituto a mia figlia, ma il pensiero che altri bambini frequentino quell’istituto esponendoli ad un rischio così alto mi porta a scrivere questa lettera al fine di informare gli organi istituzionali e di stampa.
Spero che ognuno, per quanto possibile nelle proprie competenze e secondo le propria coscienza, contribuisca a fare in modo che la sicurezza dei bambini venga sempre rispettata.