Tutor A16 Napoli-Bari, multa annullata. E il Giudice condanna la Prefettura

Non solo annullata la multa per il verbale illegittimo ma condannata pure la Prefettura di Avellino al pagamento delle spese di giudizio e alla parcella per il legale aveva rappresentato l’automobilista. Così ha deciso il Giudice di Pace di Avellino, dottor Ilario.

Un cittadino di Fasano si era visto recapitare una multa per per avere superato il limite degli 80 kmh stabiliti lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari, precisamente nel tratto che attraversa la provincia di Avellino.

Circa 400 euro di ammenda e 6 punti in meno sulla patente. L’automobilista, con apposito ricorso, si era opposto al pagamento del verbale redatto dalla Polizia Stradale.

Più volte è stato segnalato che quel limite di velocità così basso, peraltro per un tratti autostradale in discesa, rappresenta un pericolo più che un deterrente. Inutili le petizioni, raccolte di firme, (LEGGI QUI) segnalazioni da parte della stessa Prefettura alla società Autostrade: niente da fare. Il limite è rimasto quello degli 80 kmh da Mercogliano a Baiano, lungo le due direzioni di marcia. A testimonianza della pericolosità di quel tratto.

Tantissimi i verbali notificati ad automobilisti che hanno percorso quell’arteria superando, anche di poco, il limite stabilito.

Sono stati migliaia i ricorsi presentati dapprima in Prefettura (che ha sempre respinto le opposizioni degli automobilisti) poi al Giudice di Pace competente per territorio. Mentre la Prefettura respingeva continuamente i ricorsi, gli stessi trovavano accoglimento presso il Giudice di Pace le cui sentenze, fino a poco tempo fa, stabilivano la compensazione delle spese. Ovvero il cittadino che aveva presentato opposizione, vinceva il ricorso ma perdeva la somma per il contributo di iscrizione della causa a ruolo e per l’eventuale parcella al suo avvocato.

Il Giudice di Pace di Avellino, dottor Giuseppe Ilario, con sentenza n.3831-2017 ha accolto l’opposizione di un automobilista di Fasano dichiarando illegittimo il verbale per difetto di taratura dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità.

Nelle motivazioni della decisione, il dottor Ilario ha sottolineato che la Prefettura di Avellino, costituitasi in giudizio, non ha fornito adeguata certificazione relativa alla taratura dell’apparecchiatura che avrebbe rivelato una velocità superiore a quella consentita.

Perciò, oltre ad accogliere il ricorso dell’automobilista, annullando il verbale di contestazione (pena pecuniaria e sottrazione dei punti sulla patente) lo stesso Giudice di Pace ha disposto la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidando € 43,00 per esborsi (contributo per iscrizione causa) ed € 130,00 oltre a spese generali, CPA ed IVA in favore del legale del ricorrente.

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