Comitato Eliseo: bozza regolamento per gestione dei beni comuni

AVELLINO – Il Comitato per l’Eliseo propone all’ettenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dell’Assessore alla Cultura, del Presidente della Commissione consiliare cultura, la bozza di regolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni di Avellino, elaborata sulla scorta dei regolamenti di Chieri, Bologna, Napoli e Messina. “La stesura della bozza – fa sapere il Comitato – è stata realizzata nel corso degli “stati generali sui beni comuni” con il c…

AVELLINO – Il Comitato per l’Eliseo propone all’ettenzione del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dell’Assessore alla Cultura, del Presidente della Commissione consiliare cultura, la bozza di regolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni di Avellino, elaborata sulla scorta dei regolamenti di Chieri, Bologna, Napoli e Messina. “La stesura della bozza – fa sapere il Comitato – è stata realizzata nel corso degli “stati generali sui beni comuni” con il contributo di tutti gli intervenuti, rielaborata on line, sottoposta ad una nuova assemblea cittadina ed ulteriormente condivisa tramite i social media. Resta pur sempre una bozza, alla quale, si auspica, le istituzioni cittadine vorranno attingere per la realizzazione di un regolamento sui beni comuni della città di Avellino. Si ritiene comunque che il primo, doveroso passo consista nell’introduzione della categoria del bene comune all’interno dello Statuto della Città di Avellino”.

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di condivisione della responsabilità fra soggettività autonome, individuali o collettive, ed il Comune nell’individuazione, nella cura, nella rigenerazione e nella gestione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli artt. 9, 114 comma 2, 117 comma 6, e 118 comma 4 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui la condivisione fra le soggettività autonome ed il Comune per l’individuazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni sia richiesta dal Comune stesso o da soggettività autonome che si dotano di un regolamento di autogoverno informato ai principi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. La condivisione tra soggettività autonome e Comune si estrinseca nell’adozione da parte di quest’ultimo di atti amministrativi di natura non autoritativa, che siano il risultato di procedure partecipate, anche tra quelle previste nello statuto comunale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per
a) Beni comuni: i beni materiali, immateriali e digitali che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, la collettività riconosce come funzionali al perseguimento ed al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed all’interesse delle generazioni future e che — per tale loro destinazione alla realizzazione dell’interesse generale — devono ritenersi «comuni», prescindendo dal titolo di proprietà.
b) Comune: il Comune di Avellino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Soggettività autonome: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l’individuazione, la cura, la rigenerazione e la gestione di determinati beni comuni, cui fanno riferimento ai sensi del presente regolamento.
d) Comunità di riferimento: le soggettività autonome che si attivano in modo stabile in relazione a un determinato bene comune.
e) Proposta di condivisione: la manifestazione di interesse, formulata dalle comunità di riferimento, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni.

f) Patto di condivisione: il patto attraverso il quale Comune e comunità di riferimento si accordano sugli scopi, gli interventi di cura, di rigenerazione e di gestione dei beni comuni.
g) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramitemetodi di co-progettazione di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati.
i) Gestione e governo condiviso: attività di indirizzo ed amministrazione dei beni comuni svolta congiuntamente, con carattere di continuità e di inclusività, dalle comunità di riferimento, ove presenti, o dalle soggettività autonome e dal Comune.
l) Fondazione di scopo o di partecipazione: fondazioni organizzate in modo partecipato volte al perseguimento della cura, della rigenerazione e della gestione di un bene comune.
m) Community land trust: trasferimenti di proprietà vincolati al perseguimento permanente di scopi legati all’interesse di una comunità di riferimento ed amministrata nell’interesse della medesima in modo aperto e partecipato.
Articolo 3
Valori di riferimento
1. La condivisione dei beni comuni tra Comune e soggettività autonome si ispira ai seguenti valori di riferimento:
a) eguaglianza sostanziale tra i cittadini, sviluppo della comunità cittadina, promozione della cultura, valorizzazione dell’ambiente e salvaguardia del territorio.
b) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e le comunità di riferimento improntano i loro rapporti relativi ai beni comuni alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
c) Pubblicità e trasparenza: il Comune garantisce la massima conoscibilità delle possibilità di condivisione dei beni comuni, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Tanto il Comune quanto le soggettività autonome riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità ed il buon governo nella condivisione dei beni comuni.
d) Responsabilità: il Comune valorizza la responsabilità, propria e delle soggettività autonome, quale elemento centrale nella condivisione dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché i patti di condivisione siano effettivamente capaci di produrre risultati coerenti con la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
e) Inclusività: la condivisione dei beni comuni deve essere organizzata in modo da consentire che in qualsiasi momento altre soggettività autonome interessate possano aggregarsi alle comunità di riferimento, che in questo senso devono essere aperte e democratiche.

f) Sostenibilità: il Comune, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la condivisione dei beni comuni con le comunità di riferimento e la loro gestione:
1. non determinino conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
2. creino sviluppo per la comunità cittadina, lavoro e reddito;
3. determinino oneri proporzionati ai benefici relativi allo sviluppo della comunità cittadina, alla promozione della cultura, alla valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del territorio.
g) Proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti in ciascun patto di condivisione.
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra soggettività autonome e Comune sono adeguate alle esigenze di cura e di rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura di ciascun bene comune e dell’interesse generale al cui fine esso è funzionale.
i) Informalità: il Comune richiede che la relazione con le soggettività autonome avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi interpreta i propri regolamenti al fine di assicurare flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell’azione amministrativa.
l) Autonomia civica: il Comune riconosce l’autonoma iniziativa delle soggettività autonome e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo;
m) Ragionevolezza e precauzione: le scelte del Comune devono essere improntate al principio di ragionevolezza e volte all’eliminazione delle diseguaglianze sostanziali. Allo stesso modo, le scelte devono essere improntate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini.
n) Accesso: il Comune e le comunità di riferimento si impegnano a garantire l’accesso a risorse e servizi, in conformità alle regole previste nel presente regolamento.
Articolo 4
Le soggettività autonome
1. La partecipazione alle comunità di riferimento dei beni comuni è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.
2. Tutti possono stipulare patti di condivisione con il Comune per svolgere attività di cura, di rigenerazione e di gestione dei beni comuni nell’ambito delle comunità di riferimento, o in loro mancanza come singoli.
3. I soggetti che sottoscrivono i patti di condivisione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la collettività civica che assume l’impegno di gestire i beni comuni o di svolgere sugli stessi interventi di cura e di rigenerazione.
4. L’efficacia dei patti di condivisione di cui all’articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della comunità di riferimento che assume l’impegno di gestire i beni comuni o di svolgere su di essi interventi di cura e rigenerazione.

5. Il Comune ammette la partecipazione di soggettività autonome individuali ad interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti del Comune stesso ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Agli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni possono essere destinate risorse del Comune al fine di promuovere la coesione sociale ed il lavoro (ad es. Bandi di lavoro accessorio).
Articolo 5
Patto di condivisione
1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune e le soggettività autonome concordano quanto necessario ai fini della gestione del bene comune o della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione.
2. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.
3. Il patto di condivisione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la condivisione presenta, può definire in particolare:
a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto stesso e l’accesso a questi;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e di rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di pubblicità del patto di condivisione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione dei beni comuni;
i) la partecipazione del Comune nelle comunità di riferimento, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione delle soggettività autonome per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
n) la apposita costituzione di soggettività giuridiche partecipate dal Comune e dalle comunità di riferimento, ove presenti, o dalle soggettività autonome per la gestione dei beni comuni.
Articolo 6
Patto di condivisione degli spazi pubblici e degli immobili
1. Il patto di condivisione con le soggettività autonome può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli immobili pubblici e privati, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. Le comunità di riferimento o in mancanza le soggettività autonome possono realizzare interventi a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli immobili pubblici periodicamente individuati dal Comune, o proposti da soggettività autonome o da collettività civiche a seguito della stipula di un patto di condivisione. L’intervento è finalizzato a:
a. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune;
b. migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
c. assicurare la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o degli immobili pubblici;
3. Il patto di condivisione può altresì prevedere la realizzazione di interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di immobili pubblici e privati.
4. Ferme restando le forme di disposizione del titolo proprietario pubblico o privato previste dalla legge, i beni comuni possono assumere la forma definitiva di fondazioni aperte di scopo o di partecipazione, community land trust o di nuovi usi civici nell’interesse delle generazioni future.
5. Nel caso di proprietà privata che versano in stato di grave abbandono, il Comune, su istanza di una soggettività privata disponibile a divenire comunità di riferimento, con delibera della Giunta Comunale può agire nei modi e nelle forme di cui all’Articolo 838 del Codice Civile decorsi 150 (centocinquanta) giorni dalla diffida ai titolari di diritto reale sugli immobili, volta a ripristinare condizioni accettabili di decoro e sicurezza.
Articolo 8
Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi condivisi
1. Il Comune promuove la coesione sociale e la produzione di servizi collaborativi.
2. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio pubblico locale nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi pubblici locali condivisi viene promossa dal Comune per attivare processi generativi di beni comuni materiali ed immateriali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di associazioni, di comitati, di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, community land trust, fondazioni di scopo, nuovi usi civici, aziende speciali partecipate e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi pubblici e gli immobili di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Articolo 9
Promozione della creatività urbana
1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come beni comuni, fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo dell’aggregazione solidale, con particolare attenzione alle aree periferiche della città.
2. Per il perseguimento di tale finalità, la Giunta Comunale può riservare una quota degli spazi pubblici e degli immobili di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e di nuove forme del lavoro (ad es. Spazi di co-working).
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi pubblici e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di degrado sociale.

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