Lavoro notturno, i chiarimenti chiesti da Confindustria

Lavoro notturno, i chiarimenti chiesti da Confindustria

Il Caaf della Cisl di Avellino informa che, in data 8 luglio 2010, Confindustria ha chiesto alcuni chiarimenti in merito al regime di tassazione agevolato (imposta sostitutiva 10% su premi produttività). In particolare, in relazione al lavoro organizzato su turni, nell’ipotesi di lavoro notturno:
• se il beneficio del regime speciale di detassazione fosse applicabile all’intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione
• se l’agevolazione fosse applicabile solo nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, oppure anche nel caso in cui l’impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo.
• se possano usufruire dell’agevolazione anche le erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, nella misura in cui le stesse siano riconducibili ad “incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
Infine, ha chiesto con quali modalità le imprese dovrebbero trattare le prestazioni per lavoro notturno non interamente detassate nei precedenti periodi d’imposta.

L’Agenzia (Direzione Centrale Normativa), in data 30 Luglio ha risposto a Confindustria e in data 17 agosto la specifica consulenza è diventata prassi con la pubblicazione della risoluzione 83/E.

L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).
Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
A tal fine, il datore di lavoro certificherà l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

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