Piano per le periferie: pubblicato bando per presentare progetti

Al fine di prestare un contributo efficace all’operato delle Pubbliche Amministrazioni riteniamo utile informarvi che è tutto pronto per l’avvio del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, cd. “Piano periferie”, previsto dall’art. 1, commi 431 – 434 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), con lo scopo di ridurre in tali aree i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e di migliorare la qualità del decoro urbano. Nella Gazzett…

Al fine di prestare un contributo efficace all’operato delle Pubbliche Amministrazioni riteniamo utile informarvi che è tutto pronto per l’avvio del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, cd. “Piano periferie”, previsto dall’art. 1, commi 431 – 434 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), con lo scopo di ridurre in tali aree i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e di migliorare la qualità del decoro urbano. Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 – atteso da lungo tempo e in origine previsto entro il 31 marzo 2015 – che contiene il bando per la presentazione dei progetti di riqualificazione da parte dei comuni.
Premesso che le domande dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità entro il prossimo 30 novembre, si evidenzia che nel bando sono indicate, tra l’altro:
– la dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione del Piano periferie previsto dall’art. 1, comma 434 e istituito nello Stato di previsione del Ministero dell’economia pari a € 44.138.500,00 per l’anno 2015, € 75.000.000,00 per l’anno 2016 e € 75.000.000,00 per l’anno 2017 per un totale di € 194.138.500,00 (punto 1);
– le caratteristiche dei promotori e cioè i comuni, singoli o associati mediante una aggregazione temporanea, che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate e i criteri per individuare le “aree urbane degradate” (punto 2);
– le tipologie e le caratteristiche degli interventi di riqualificazione che si intendono realizzare e che devono essere costituiti da un “insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale” (punto 1 e punto 3);-
– i contenuti (punto 3), le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda (punto 4), fra cui vi sono:
· la dichiarazione del responsabile dell’ufficio tecnico del comune relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;
· la relazione descrittiva del progetto che evidenzia gli effetti di miglioramento della qualità della qualità del decoro e del tessuto sociale ed ambientale;
· la delibera comunale relativa all’esistenza e all’entità di eventuali finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati. I soggetti privati dovranno essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica;
· dichiarazione delle Autorità competenti in materia ambientale circa l’assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, VINCA a seconda delle tipologie e delle aree di intervento);
– le caratteristiche dei progetti (da elaborarsi almeno a livello di studio di fattibilità, masterplan e progetto preliminare (obbligatorio per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed infrastrutturale) (punti 3 e 4);
– la procedura di valutazione e i criteri che l’apposito Comitato di valutazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio (art. 2 del dPCM), seguirà per la selezione dei progetti (punto 5) e l’attribuzione dei relativi punteggi (punto 6).
Gli interventi ritenuti ammissibili saranno inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto (punto 7) e con uno o più decreti del Presidente del Consiglio saranno individuati i progetti da approvare con successive convenzioni o accordi di programma (punto 8).
Gli accordi di programma o le convenzioni definiscono altresì (punto 8):
· i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
· le risorse finanziarie necessarie, pubbliche o private, comprese quelle a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano per le periferie;
· i tempi di attuazione degli interventi;
· i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
I progetti di riqualificazione una volta approvati dagli enti interessati con convenzione o accordo di programma costituiranno tutti insieme il Piano per le periferie. Gli interventi inseriti nel Piano sono finanziati a valere sul Fondo specifico, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto (punto 9).

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