Referendum, il volantino di LiberaMente sul regolamento comunale

AVELLINO – Di seguito vi proponiamo il volantino inviatoci dal direttivo dell’Associazione LiberaMente Avellino, il quale è composto da: Loris Gliatta, Daniel De Vito, Giuseppe Capriuolo, Antonio Gliatta, Linda Vollaro, Mafalda Calabrese, Maria Chiara Silvestri, Bruno Pugliesi, Diego De Nisco:
“Lo sapevi che … ?
Il Regolamento del Comune di Avellino per lo svolgimento di referendum popolari comunali contempla la possibilità d‟indizione di Referendum solo consultivi, a fronte di una scelta assunta diversi anni addietro. Invero, a suo tempo il Consiglio Comunale non esercitò propriamente una scelta ma tale previsione fu deliberata a fronte di un obbligo imposto dalla L. 8/6/1990 n. 142 (Riforma delle autonomie locali) che, pur nella lungimiranza di dare spazio – per la prima volta nella storia italiana – a numerose forme di partecipazione popolare, previde solo il referendum consultivo, indirizzando così tutti i Comuni Italiani a tale limitata regolamentazione.
Solo dieci anni dopo il Testo Unico delle “leggi sull‟ordinamento degli enti locali” (Dlgs 18/8/2000 n. 267) ha tolto questo limite cancellando l‟aggettivo “consultivo” e configurando lo strumento del referendum comunale senza limitazioni di specie e, quindi, consentendo anche i referendum propositivo, abrogativo e abrogativo/propositivo.
D’altronde l’art. 8 della Legge 267 del 2000, come aggiornato dalla Finanziaria del 2007 oggi recita: Articolo 8 -Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum – la Legge L. 8/6/1990 n. 142 recitava solo “referendum consultivi” – di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
A fronte di tali modifiche apportate dal Legislatore, molti Comuni, maggiormente quelli del Nord Italia, hanno provveduto a modificare i propri regolamenti Comunali per lo svolgimento dei Referendum Comunali, prevedendo anche la possibilità di indizione ad iniziativa popolare di referendum propositivi, abrogativi nonché abrogativo/propositivo; referendum questi – analogamente a quelli indetti a livello nazionale – capaci di proporre alle Amministrazioni Locali, in forma più stringente, le volontà espresse da parte dei cittadini, nell’osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza ,come sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, l‟associazione Liberamente Avellino assume l‟iniziativa affinché anche il Comune di Avellino possa modificare il proprio Regolamento in materia inserendo, in aggiunta al referendum consultivo, la regolamentazione dei complementari referendum propositivo e abrogativo (in conformità del dettato di cui alla cit. Legge 267/2000).
Tuttavia, al fine di garantire la partecipazione di tutti alle scelte politiche del governo locale, appare fondamentale anche una diversa revisione della di disciplina attualmente prevista per indizione del referendum e che di fatto limita la sua applicazione. Basti pensare al numero di firme oggi previsto come necessario per l‟indizione del referendum: il 6 per cento dei cittadini elettori del Comune di Avellino (3.000 firme). Un numero spropositato, che deve far riflettere se solo si pensa che per l’indizione del referendum nazionale occorrono solo 500.000 firme per una popolazione di circa 57 milioni di abitanti (meno dell„1 per cento del corpo elettorale), e atteso che il TUEL e le altre Leggi derogano alla disciplina di tale aspetto per gli Enti Locali.
Ecco quindi che la previsione di tale strumento di partecipazione alla vita politica della città, massima espressione di democrazia diretta, si pone oltremodo a tutela di tutti noi e a garanzia di quel diritto di partecipazione alle scelte politiche e amministrative della “cosa” pubblica sancito e garantito dalla nostra Costituzione e spesso messo a rischio dal disinteresse della politica.
Era opportuno che Tu lo sapessi!”

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