Autostrade per l’Italia: le motivazione della sentenza per la strage del bus

Sono state depositate le motivazioni della sentenza per la strade dell’autobus della ditta Lametta, precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga, in territorio di Monteforte Irpino, lungo l’autostrada A16 Napoli-Bari.

In quel drammatico incidente persero la vita 40 persone, compreso il conducente dell’autobus.

Fu aperta una indagine coordinata dal procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, furono rinviate a giudizio 15 persone e lo scorso 11 gennaio fu emessa la sentenza del processo di primo grado conclusosi con 8 condanne e 7 assoluzioni.

Le condanne per

Gennaro Lametta, titolare Mondotravel: 12 anni di reclusione

Antonietta Ceriola, Funzionaria Motorizzazione: 8 anni di reclusione

Gianni Marrone, dirigente Autostrade: 6 anni e mesi 6 di reclusione.

Gianluca De Franceschi, dirigente Autostrade: 6 anni di reclusione.

Paolo Berti, dirigente Autostrade: 6 anni e mesi 6 di reclusione.

Nicola Spadavecchia, dirigente Autostrade: 6 anni di reclusione

Bruno Gerardi, dirigente Autostrade: 5 anni di reclusione

Michele Renzi, direttore tronco Autostrade: 5 anni di reclusione.

Assolti invece i sette imputati

Giovanni Castellucci, amministratore delegato Autostrade

Saulino Vittorio, funzionario Motorizzazione

Riccardo Mollo, dirigente autostrade

Giulio Massimo Fornaci, dirigente autostrade

Antonio Sorrentino, dirigente Autostrade

Michele Maietta, dirigente Autostrade

Marco Perna, dirigente Autostrade

All’atto della lettura della sentenza, i parenti delle vittime urlarono il loro disappunto, soprattutto per le assoluzioni dei vertici aziendali della società Autostrade per l’Italia.

Ora sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza, contenute in 369 pagine, scritte dal giudice Luigi Buono

In particolare, per gli imputati assolti, è stato spiegato che non è emersa alcuna violazione per cui la disgrazia avvenuta non è riconducibile a una loro condotta omissiva colposa e soprattutto non è emerso che abbiano violato obblighi, nè è stata accertata alcuna violazione di una regola cautelare e quindi alcuna condotta colposa”.

Per quanto riguarda le barriere poste lungo il viadotto, di cui tanto si è discusso nelle perizie tecniche, viene spiegato che “la scelta di non sostituire le barriere ubicate dal viadotto Acqualonga è stata adottata dal progettista, di concerto con la sua linea, in un momento successivo a quello dell’approvazione del piano di riqualifica”. In sintesi, tutto quanto atteneva alla eventuale sostituzione di barriere, tiranti e ogni altro dispositivo di sicurezza non è addebitabile ai dirigenti assolti.

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