Omicidio Gioia, la Cassazione rigetta il ricorso di Elena e annulla con rinvio la sentenza per Giovanni

Aldo Gioia

Rigettato il ricorso di Elena Gioia e annullata con rinvio la condanna di Giovanni Limata solo per il profilo del trattamento sanzionatorio.La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha deciso così sui ricorsi presentati dai legali dei due “fidanzatini killer” che programmarono e purtroppo realizzarono il delitto di Aldo Gioia.

Per Limata, difeso dall’ avvocato Rolando Iorio  è stato disposto, il rinvio per un nuovo giudizio sul punto sanzionatorio ad un’altra sezione della corte di Appello dI Napoli. Pertanto è prevedibile che Limata vedrà ulteriormente ridotta la sua condanna. 

Il Procuratore Generala aveva richiesto il rigetto del ricorso presentato dall’imputata Elena Gioia. Per quanto riguarda Limata, invece l’accusa aveva chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso avanzato dall’avvocato Rolando Iorio, proponendo il rigetto della restante parte.

La sentenza di primo grado, emessa il 24 maggio 2023 dalla Corte di Assise di Avellino, aveva condannato Limata e Gioia a 24 anni di reclusione. La Corte aveva stabilito che l’omicidio di Aldo Gioia era stato pianificato e commesso dai due imputati in concorso tra loro.

In secondo grado invece la pena era stata ridotta per tutte due gli imputati. La IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, presieduta dalla giudice Ginevra Abbamondi, aveva accolto il motivo d’appello presentato dal difensore di Limata, l’avvocato Rolando Iorio. La Corte aveva riconosciuto un vizio parziale di mente come fattore preponderante rispetto alle circostanze aggravanti, riducendo così la condanna di Limata da 24 a 18 anni di detenzione.

Anche Elena Gioia, assistita dagli avvocati Livia Rossi e Francesca Sartori del foro di Roma, ha beneficiato della stessa riduzione di pena. Tuttavia, per lei la riduzione è avvenuta non per vizio parziale di mente, ma per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate.

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