DI SEGUITO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2022, proposto da Antonella Altavilla, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barra e Giuseppe Di Gaeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta e Berardina Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 396 del 23.8.2022, notificata il 25 agosto successivo, con la quale il Comune di Avellino ha disposto “la revoca della SCIA presentata in data 05/08/2022 prot. n. 63247” dalla ricorrente “per inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande n. LTVNNL63R61Z133O-05082022-1305 presso i locali al piano terra della Tribuna Terminio e Tribuna Montevergine dello Stadio Comunale Partenio Lombardi di Avellino – Campionato di Calcio 2022-2023” e ordinato “la chiusura immediata dell’attività”;
– n. 397 del 23.8.2022 notificata il 25 agosto successivo, con la quale il medesimo Comune ha disposto “la revoca, con effetto immediato, della SCIA presentata in data 09/09/21 prot. n. 68457”, dalla ricorrente “per inizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande n. LTVNNL63R61Z133O-09092021-1645 presso lo Stadio Comunale Partenio Lombardi di Avellino” e ordinato “la chiusura immediata dell’attività”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dalla ricorrente, ivi incluso, per quanto possa occorrere, espressamente, la nota del Prefetto di Avellino prot. n. 20959/art.9P.A. e prot. in uscita n. 73992 del 22 agosto 2022, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 66739, con la quale ritenendo sussistente un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica viene disposto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 616/77 “… con effetto vincolante per codesta amministrazione … l’inibizione dell’attività …” e la contestuale revoca delle SCIA di somministrazione di alimenti e bevande n. LTVNNL63R61Z133O-09092021-1645 presso lo Stadio Comunale Partenio Lombardi di Avellino e n. LTVNNL63R61Z133O-05082022-1305 presso i locali siti al piano terra della Tribuna Terminio e della Tribuna Montevergine del medesimo Stadio Comunale – Campionato di Calcio 2022-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avellino e del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le esigenze di parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito; Ritenutane l’opportunità il Collegio fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la data della discussione del ricorso nel merito al 14 dicembre 2022, disponendo, nelle more, la cessazione degli effetti del decreto cautelare monocratico n. 442/2022; Ritenuto che le spese della fase possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissa l’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022.
Dispone, nelle more, la cessazione degli effetti del decreto cautelare monocratico n. 442/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati: Nicola Durante, Presidente