Con ordinanza n. 20 del 22 luglio 2021, il presidente della Regione Campania ha indicato ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In essa sono contenute le disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania.
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme restando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0028862 DGPRE-MDS-P del 28/06/2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021:
è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 – (Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele)- e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:
di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina statale;
in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza;
di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato;
è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 di realizzare, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato del possesso di certificazione verde COVID-19 da parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni di legge;
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.