Un resoconto dettagliato della vicenda che tiene con il fiato sospeso l’Avellino ed i suoi tifosi dal 12 luglio. Il ricorso presentato dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco ed Eduardo Chiacchio racconta capillarmente la questione biancoverde, dall’atto della presentazione della fideiussione Onix Asigurari alla bocciatura del Coni, passando attraverso la segnalazione della Covisoc e il diniego della Figc a rilasciare la licenza nazionale, tenendo in debito conto la gravità della pena a fronte di un semplice vizio di forma.
Un testo articolato, che riporta minuziosamente l’odissea della società biancoverde.
“La US Avellino 1912 s.r.l. è una storica Società sportiva che esercita attività calcistica da oltre 100 anni”, così esordisce il ricorso presentato dai tre avvocati al Tar del Lazio, per conto dell’U.S. Avellino.
Nella prima parte si prende in esame l’assenza del rating diretto della Onix Asigurari e il ritardo con cui la Covisoc ha segnalato all’Avellino l’assenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della licenza nazionale 2018-2019 (“La Co.Vi.So.C. – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, con nota pec generata e pervenuta in data 12.07.2016 alle ore 21.23, tuttavia, ha comunicato alla Società ricorrente tardivamente la esclusione dal Campionato 5 Professionistico 2018/2019 per un presunto deficit dei requisiti economico-finanziari previsti dal Sistema Licenza Nazionale”).
L’Avellino, a titolo cautelativo, “ha provveduto anche alla acquisizione di ulteriore fideiussione assicurativa, rilasciata da altra Compagnia, la FinWorld (in data 10.7.2018), poi, sostituita da quella di Groupama (in data 16.7.2018), a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato 11.07.2018 e della cancellazione, in pari data, della stessa FinWorld dall’Albo degli intermediari finanziari. Gli originali “cartacei” di tali polizze, quindi, appena disponibili, sono stati trasmessi alla FIGC in data 17 – 18.7.2018”, ricevendo ugualmente il respingimento del ricorso da parte della Figc.
Da qui l’appello al Collegio di Garanzia del Coni, raccontando capillarmente nel testo del ricorso:
“La Società US Avellino, a questo punto, ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ai sensi dell’art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva, deducendo plurimi vizi di legittimità del diniego federale:
– perché la garanzia assicurativa della Società Onix è sicuramente idonea e coerente con i criteri di sostenibilità economico – finanziari fissati dal Comunicato FIGC n. 49/2018, essendo dotata di adeguato indice di solvibilità pari a 1,49 Certificato da Società Terze (superiore a quello minimo di 1,20);
– perché, in subordine, le successive polizze, benchè depositate dopo il 16.7.2018 (hanno in ogni caso decorrenza anteriore), sono sicuramente ammissibili (e ciò è decisivo) per la tardività della comunicazione di esclusione di CO.VI.SO.C., pervenuta alla Società ricorrente dopo la scadenza del termine legale del 12.7.2018.
Il Collegio di Garanzia, tuttavia, con un sibillino dispositivo in data 31.07.2018, ha sorprendentemente respinto il ricorso della US Avellino deducendo “che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità 7 finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso”.
A questo punto l’U.S. Avellino si rivolge al Tar Lazio chiedendo “la sospensione e adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.”.
L’Avellino è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria, a partire da una fideiussione regolare seppure sprovvista di rating. “La norma federale, tuttavia, in ossequio al principio di strumentalità delle forme, non ha vietato (e non avrebbe potuto) il rilascio di garanzie da parte di soggetti assicurativi, privi del rating diretto; in tal caso, le Società devono fornire prova di adeguati corrispondenti requisiti di affidabilità economico – finanziaria (dei soggetti emittenti).
La US Avellino ha presentato una garanzia fideiussoria della Società Onix Asigurari s.a.: – che è iscritta all’Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496; – che ha un indice di solvibilità di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International (Società di revisione finanziaria terza) superiore a quello (minimo) richiesto. Si tratta di una Società assicurativa che possiede i prescritti requisiti di affidabilità economico finanziaria, coerenti con quelli richiesti nel Comunicato n. 49/2018 ed idonei a garantire l’adempimento immediato.
L’indice di solvibilità, infatti, rappresenta la capacità di adempimento, nel breve e medio periodo, in ragione delle disponibilità immediate e realizzabili ed è espresso dal rapporto 10 tra attivo disponibile e realizzabile e debiti a breve e medio termine.
Tale indice, se è uguale a 1 (100%), dimostra una capacità di far fronte a tutti gli impegni poiché l’attivo corrente complessivamente copre i debiti (in essere). Se maggiore di 1, come nel caso di ONIX ASIGURARI S.A. (tale indice) dimostra che tutti i creditori sono più che garantiti da un eccellente stato di solvibilità (della azienda). La ONIX ASIGURARI S.A. ha un indice di solvibilità pari a 1,49 (149%), con riferimento al requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – Solvency Capital Requirement) e pari a 3,88 (388%), in relazione al requisito patrimoniale minimo (MCR – Minimum Capital Requirement).
Si tratta di dati oggettivi ed inoppugnabili (e non “giudizi” come il “rating”) che scaturiscono da un calcolo matematico su dati numerici asseverati da un Ente certificatore, esterno ed indipendente, che è Audit 11 Consulting Legal International s.r.l., che ha certificato sia il bilancio al 31 Dicembre 2017 di ONIX ASIGURARI S.A., sia la Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (Solvency and Financial Condition Report – SFCR).”
Successivamente il testo del ricorso al Tar prende in esame la mancata impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, ai sensi dell’art. 43 bis delle Norme Federali, che ha determinato la “sconfitta” dell’Avellino al Collegio di Garanzia del Coni. “L’impugnazione differita, in uno al provvedimento di esclusione, infatti, è ammissibile almeno per tre ordini di ragioni – risponde, però, la difesa della società biancoverde -.
Il Comunicato FIGC n. 49, prima di tutto, è stato diramato in data 4.5.2018. La Società ricorrente, a tale data, tuttavia, era impegnata per la salvezza e la conservazione della Categoria ed, in conseguenza, non poteva vantare alcun interesse, immediato e diretto, alla impugnazione di un atto di accesso ad un Campionato, per il quale non aveva maturato ancora il diritto di accesso.
Le modalità di presentazione della polizza, subito dopo, non incidono in via immediata e diretta sui requisiti (diretti) di ammissione delle singole Società di Calcio al Campionato e, dunque, non rientrano tra le c.d. clausole “escludenti”, immediatamente lesive, suscettive di impugnazione nel termine (decadenziale) ben potendo essere censurate, in via differita, in uno al provvedimento applicativo.
Per finire, l’atto in questione eventualmente va ritenuto lesivo, solo accedendo ad una “interpretazione” restrittiva (del Titolo I punto 12 del Comunicato FIGC n. 49/2018) palesandosi la lesione dunque solo al momento di concreta applicazione (della clausola). Cade lo schermo interposto dell’adombrata tardività o della carenza di impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, dietro il quale il Collegio di Garanzia si è iniquamente sottratto alla doverosa delibazione di congruità – legittimità del “rating” nonostante avesse riconosciuto contraddittoriamente in linea con l’Autorità di Vigilanza la invalidità di una siffatta clausola limitativa, che prescrive requisiti più restrittivi di quelli necessari per garantire la solvibilità di una Compagnia Assicurativa. Per di più, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. z) c.p.a.), risulta superabile ogni questione formale (tardività), tanto più che le clausole del Comunicato sono suscettive di disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, nei sensi anche richiesti con il presente ricorso.
Sviscerati minuziosamente i fatti, il ricorso si concentra, poi, sulle differenze di valutazioni tra una società (Avellino) e le altre (quelle che hanno presentato la Finworld, in primis): “Va evidenziato al riguardo che la FIGC, per ben 10 Società di Lega Pro, che hanno presentato una fideiussione della Società (assicuratrice) FINWORLD, ritenuta non idonea, ha assegnato il termine ben più ampio di 10 giorni per la sostituzione della polizza.
La U.S. Avellino peraltro ha presentato la stessa polizza della Finworld (in sostituzione della prima). Due pesi e….due misure! Seguono non solo la violazione della disciplina regolamentare e del soccorso istruttorio, ma anche di fondamentali principi di par condicio, ragionevolezza e proporzionalità”.
Proporzionalità della pena ed eccesso di potere della Covisoc (ritardo nella comunicazione), i successivi elementi presi in esame: “La COVISOC ha comunicato alla Società ricorrente la presunta non idoneità della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12.7.2018 alle ore 21,24. La sede telematica, al pari della sede fisica, deve ritenersi operativa nel rispetto del normale orario lavorativo (in relazione alla attività svolta), entro il quale viene assicurata la presenza del personale, compreso quello addetto alla ricezione atti. Occorre garantire, infatti, la effettiva possibilità di conoscenza (concreta) di un atto che entra automaticamente nella sfera giuridica del destinatario senza necessità di consenso (art 16 co 9 DL 185/2008), presenza o comportamento attivo dello stesso.
La trasmissione degli atti mediante Pec, oltre il normale orario lavorativo (del destinatario o dell’agente postale), al pari della notifica via posta, a cui è equiparata, dunque, si deve ritenere perfezionata (ovvero conoscibile ed opponibile al destinatario) il giorno successivo. Il provvedimento di esclusione alla Società ricorrente è stato comunicato alle ore 21,24 del 12 luglio 2018.
La pec si è perfezionata ed è divenuta opponibile, dunque, solo il successivo 13 luglio 2018 (e dunque fuori termine massimo). La comunicazione di esclusione, pertanto, è avvenuta oltre il termine perentorio, a carico di COVISOC, con ricadute limitative sul regolare procedimento di ammissione (al Campionato) che, a valle della esclusione, ha previsto una indefettibile fase di regolarizzazione soggetta a termini di adempimento, che non possono essere ulteriormente limitati per una tardiva comunicazione del provvedimento di esclusione.
La tardiva comunicazione COVISOC, pertanto, ha pregiudicato il diritto di US Avellino che a sua disposizione ha avuto solo i giorni del 13 luglio e 16 luglio, peraltro parzialmente, per acquisire nuova polizza (in sostituzione di quella asseritamente non idonea). Il 14 e 15 luglio, per di più, sono giorni “non lavorativi” per il settore assicurativo e, quindi, non sono utili per la sostituzione di una polizza di rilevantissimo importo (€ 800.000,00).
Ora, il ritardo della comunicazione (1 giorno) ha ricadute invalidanti sulla declaratoria di tardività (di 1 giorno) della seconda polizza. Se è considerata scusabile la violazione del termine (perentorio) di COVISOC, per un giorno, del pari, non può non ritenersi scusabile il successivo deposito un giorno dopo della seconda polizza, perché il ritardo di comunicazione COVISOC integra una vera e propria esimente del ritardo della Società ricorrente.
Il ritardo di comunicazione COVISOC, infatti, al pari, della incongruità del termine per la presenza di ben due giorni festivi (sabato e domenica – ulteriore illegittimità), ha condizionato la effettiva possibilità di sostituzione della polizza, con ricadute 21 invalidanti sulla declaratoria di tardività della seconda polizza e sulla stessa decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che si è sottratto pilatescamente ad ogni delibazione e motivazione su un punto essenziale della presente controversia”.
In conclusione: “L’esclusione, per finire, è ingiusta e contrasta con il regime di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni.
La U.S. AVELLINO 1912 s.r.l. ha assicurato tutti i parametri economico – finanziari, previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, in particolare. provvedendo: – al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, degli emolumenti stipendiali dei tesserati e delle altre figure, previste dal C.U. F.I.G.C. n. 49/2018, delle relative imposte e dei relativi contributi, per un importo consistente pari a circa € 1.750.000,00; al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, delle rate relative ai rateizzi tributari e contributivi, in corso, nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione nonchè dell’I.N.P.S. per il significativo importo pari ad oltre € 100.000,00; all’adozione, entro il 6 Luglio 2018, dei provvedimenti ex art. 2482 ter Cod. Civ., per la copertura del rapporto P/A (patrimonio netto/attivo patrimoniale) per un ammontare pari ad oltre € 3.300.000,00.
Ora, a fronte di siffatta evidente idoneità economico – finanziaria, accompagnata da ben 3 polizze fideiussorie, che danno conto di piena solidità economico – finanziaria della Società di Calcio ricorrente, davvero è abnorme e violativo dei principi di proporzionalità e ragionevolezza disporre una esclusione solo per una presunta “incoerenza” formale (carenza di rating diretto della polizza rilasciata da ONIX ASIGURARI S.A.), malgrado la accertata e comprovata affidabilità dell’emittente, mediante possesso di un indice di solvibilità di 1,49, concorrente ed assorbente rispetto alla carenza del rating e la idoneità economico – finanziaria della Società calcistica in regola con tutti i parametri federali”.
Infine, la richiesta al Tar Lazio di provvedere alla “immediata sospensione del provvedimento di esclusione dal Campionato di serie B 2018/2019 per elidere il pregiudizio, altrimenti irreversibile, che subisce la Società ricorrente dalla imminente predisposizione dei calendari con ripescaggio di altre Società in sostituzione (6 Agosto) e dall’imminente inizio della stagione agonistica (24 agosto 2018).
La esclusione dal Campionato di serie B ha ricadute pregiudizievoli irreversibili: la perdita del titolo sportivo; la dissoluzione di tutti i contratti in corso (con i giocatori attualmente in forza alla Società ricorrente che, in virtù delle norme federali, sono svincolati e liberi di accordarsi con altre 25 Società); il rischio del fallimento, con dispersione del patrimonio sportivo, umano, attualmente disponibile, in una città del Sud, come Avellino, che ha una rinomata ed antica tradizione sportiva calcistica e che non merita di subire una umiliante “punizione” solo per presunte ed inconsistenti ragioni … di forma.
P.Q.M. Accogliersi il presente ricorso – in uno all’istanza cautelare – con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.