Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che conferma la legittimità dello scioglimento del Consiglio comunale di Pratola Serra per presunti legami con la criminalità organizzata. I giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato hanno bocciato l’istanza di revocazione della sentenza che aveva precedentemente confermato tale scioglimento.
Il ricorso, datato 26 aprile 2023 e depositato il 10 maggio 2023, aveva richiesto la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, sostenendo che la sentenza revocanda fosse contraddittoria e carente di motivazione. Tra gli altri rilievi proposti nel ricorso e stato sostenuto che «la sentenza revocanda sarebbe contraddittoria e carente nella motivazione; lo scioglimento del consiglio comunale potrebbe intervenire solo in presenza di elementi adeguati, che rivelino in modo obiettivo l’esistenza di un reale e concreto collegamento tra gli amministratori locali e le associazioni criminali, tanto da comportare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, circostanze che, nel caso di specie, non sarebbero state evidenziate nella sentenza revocanda essendo affetta da carenza di motivazione». Le amministrazioni interessate si sono costituite in giudizio.
A partire dal Comune di Pratola Serra, che ha evidenziato come: «Il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del ricorso, rilevando che, che dopo la gestione commissariale, il 27 novembre 2022, si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, all’esito delle quali si sono rinnovati gli organi elettivi del Comune. Tale fatto sopravvenuto avrebbe determinato la perdita di interesse alla coltivazione della causa».
Per i giudici del Consiglio di Stato il ricorso è inammissibile per una serie di valutazioni. A partire dal fatto che: «Il ricorso in epigrafe deve ritenersi inammissibile atteso che le critiche formulate alla sentenza revocanda, richiamate in precedenza, ricadono al di fuori dell’area dell’errore di fatto, trattandosi di censure che attengono alla interpretazione e valutazione degli atti di causa e del materiale probatorio, configurandosi, quindi, come asseriti “errori di giudizio”».
Inoltre per i giudici «non sussiste neppure il vizio di omessa pronuncia, in quanto nella sentenza revocanda il giudice ha dimostrato di aver esaminato le sopravvenute sentenze penali ritenendole, però, non idonee ad incidere sulla decisione. La censura di parte ricorrente si configura, ancora una volta, come un asserito errore di giudizio nel quale sarebbe incorso il giudice di appello». L’inammissibilità del ricorso ha determinato anche l’inammissibilità della sollevata eccezione di costituzionalità”.