Targa prova vietata per veicoli immatricolati: la sentenza che blocca i venditori

E’ illegittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza numero 17665 del 25/8/2020 III sezione civile secondo cui ” la targa di prova è una deroga alla mancanza della carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione”.

Secondo tale sentenza, eventuali danni derivanti dalla circolazione del veicolo targato, seppure circoli con targa prova, ne risponde solo l’assicuratore del veicolo e non la compagnia della targa di prova.

Di fatto le concessionarie, i rivenditori di auto usate, le carrozzerie e le officine del settore auto e moto non potranno più utilizzare la targa prova, come è sempre stato fatto, sulle auto in riparazione o in conto vendita per dimostrazioni varie o test oppure per prove tecniche, collaudi e/o altri spostamenti finalizzati alla vendita.

E’ da dire che, spesso, la targa prova viene utilizzata dai possessori anche per andare in giro con autovetture usate, magari per esigenze personali oltre che lavorative.

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