Si è espresso da poco il Giudice Sportivo che ha deliberato una giornata di squalifica per Michele D’Ausilio per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con ESEMPIO STEFANO e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).
Ammenda di 3.500€ per l’Avellino per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
- nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
- nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
- nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;
- nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;
- nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, f. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA: ALOISI TOMMASO per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).