I varchi elettronici posti all’ingresso delle ztl (zone a traffico limitato) non hanno un adeguato grado di visibilità, per cui le contravvenzioni contestate tramite questo sistema di rilevamento sono nulle.
È quanto hanno stabilito con sentenza i giudici di pace di Brindisi (dott. De Vitis e dott.ssa Romanazzi) in relazione ad una serie di ricorsi presentati, per conto degli automobilisti sanzionati, dai legali dell’Adoc Marco Elia e Marco Masi che, in sede di giudizio, hanno contestato, ex multis, la irregolarità della segnaletica stradale.
«In effetti – si legge nelle sentenze emesse dai giudici – si rileva la inidoneità della segnaletica con riferimento al grado di visibilità per tutti gli utenti della strada che intendano accedere alla ztl, anche di quelli provenienti da strada non frontale, ma laterale. Tale direzione di marcia non consente di vedere la segnaletica luminosa indicante l’inizio della ztl e l’attivazione del varco perché posta lontano dalla segnaletica indicante il divieto e i casi di revoca all’applicazione dello stesso con i pannelli posti sulla incrociante via Thaon De Revel, mentre il segnale luminoso indicante l’inizio della ztl e la presenza di un varco attivo risulta retroposta e lungo la via Thaon De Revel, così nascosta dal muro dell’immobile che delimita la pubblica strada».
«È infatti necessario – si aggiunge nella pronuncia – girare l’angolo per trovare detta ultima segnaletica stradale, quando cioè il veicolo ha ormai azionato la manovra di svolta e non può tornare indietro. Inoltre, in quanto collocata lungo il margine destro della carreggiata, al momento della svolta su detta strada, il conducente non può avvedersi di detta segnaletica, perché occultata dal medesimo veicolo condotto».
Il Comune di Brindisi è stato altresì condannato al pagamento delle spese legali.