II Categoria, accolto in parte il reclamo dell’Olevanese Ariano

II Categoria, accolto in parte il reclamo dell’Olevanese Ariano

Il giudice sportivo ha accolto parzialmente il reclamo proposto dall’Olevanese Ariano in merito alla gara dello scorso 25 aprile contro il Sant’Anna. “Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Olevanese Ariano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Spera Luigi (nato il 6.07.1978), Di Pasquale Marco (nato il 9.04.1992), Capacchione Mirko (nato il 9.12.1987), Senatore Daniele (nato il 15.07.1979), Tegolo Cosimo (nato il 15.04.1981), Corrado Massimiliano (nato il 18.07.1973), Di Pasquale Ivan (nato l’11.06.1981), Ricciardi Vincenzo (nato il 7.02.1976), Ruggiero Giulio (nato il 12.02.1974), Gregori Alfredo (nato il 14.05.1978), Villeco Agostino (nato il 23.06.1988), Pisani Francesco (nato il 21.05.1988), Macri Dario (nato il 30.08.1980) e Pagano Marco (nato il 17.08.1985), nonché l’assistente di parte (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), sig. D’Auria Marcello, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (o anche, soltanto per l’assistente di parte, censiti) a favore della società Sant’Anna. La società Olevanese Ariano, infine, ha proposto reclamo in ordine alla posizione, presunta irregolare agli effetti disciplinari, dell’allenatore, sig. Prevete Gennaro. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori, nonché l’assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l’assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Sant’Anna: rispettivamente, Spera Luigi e Di Pasquale Marco (dal 9.10.2009), Capacchione Mirko (dal 29.10.2009), Senatore Daniele e Pisani Francesco (dal 23.01.2010), Tegolo Cosimo (dal 13.12.2008), Corrado Massimiliano (dal 3.11.2007), Di Pasquale Ivan (dall’1.12.2006), Ricciardi Vincenzo (dal 9.10.2006), Ruggiero Giulio (dal 31.10.2008), Gregari Alfredo e Villeco Agostino (dal 17.09.2009), Macri Dario (dal 26.10.2007), Pagano Marco (dal 23.02.2007); infine, quanto all’assistente di parte, sig. D’Auria Marcello, egli risulta censito, nell’ambito della società S.Anna, con la carica di Vice Presidente, dal 21.09.2009. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell’assistente di parte, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento e del censimento. Viceversa, è emersa la posizione soggettiva, agli effetti disciplinari, dell’allenatore sig. Prevete Gennaro. Invero, il nominato allenatore, come dal C.U. n. 76 del 4.03.2010, pag. 1856, nella gara del 28.02.2010 S.Anna / F.P. Sabato San Cipriano, veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica a tutto il 26.04.2010. Di conseguenza, la presenza in panchina dell’allenatore, sig. Prevete Gennaro, in occasione della gara in esame, è da considerare illegittima, agli effetti disciplinari. Essa, tuttavia, non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto non rientra tra le previsioni, relative alla perdita della gara, di cui all’art. 17, comma 5, lettera b), C.G.S. Deve disporsi l’aggravamento, fino al 30.06.2010, della sanzione a carico dell’allenatore, sig. Prevete Gennaro. Per tali motivi
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Olevanese Ariano, di sanzionare l’allenatore della società S. Anna, sig. Prevete Gennaro, con l’aggravamento della squalifica fino al 30.06.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata”.

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