II Categoria, respinto il reclamo del Real Castelfranci

II Categoria, respinto il reclamo del Real Castelfranci

Il giudice sportivo del Comitato Regionale Campania ha respinto il reclamo presentato dal Real Castelfranci in merito alla gara dello scorso 25 aprile contro la Vallatese. “Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Castelfranci, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Macovei Sorin Dimutru (nato il 13.01.1987), Branca Generoso (nato il 9.01.1994), Gesa Angelo (nato il 13.07.1991), D’Amico Giuseppe (nato il 30.06.1991), Bove Valentino (nato il 10.02.1987), Nufrio Francesco (nato il 9.02.1992), Lobrace Andrea (nato il 31.08.1991), Ragazzo Gerardo (nato il 2.05.1981) e Fonzo Francesco (nato il 2.09.1982) nonché l’assistente di parte (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridicosportivo, a quella dei calciatori), sig. Cuoco Gerardo, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (o anche, soltanto per l’assistente di parte, censiti) a favore della società Vallatese. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori, nonché l’assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l’assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Vallatese: rispettivamente, D’Amico Giuseppe, Nufrio Francesco e Fonzo Francesco (dal 9.11.2007), Macovei Sorin Dimutru (dall’8.01.2010), Branca Generoso (dal 19.10.2009), Gesa Angelo (dal 9.11.2009), Bove Valentino e Ragazzo Gerardo (dal 17.09.2009), Lobrace Andrea (dal 19.12.2009); infine, quanto all’assistente di parte, sig. Cuoco Gerardo, egli risulta censito, nell’ambito della società Vallatese, dal 28.09.2009. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell’assistente di parte, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento e del censimento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Castelfranci; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Castelfranci
”.

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