Avellino calcio, stipendi non pagati a 4 calciatori: ecco la condanna

L’U.S. Avellino è stato condannato dalla commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti.

Il club, entro 30 giorni dall’emissione della condanna, dovrà saldare il debito nei confronti di quattro ex tesserati, tutti calciatori della passata stagione, i quali non hanno ricevuto ancora lo stipendio di giugno 2019.

I calciatori in questione sono Filippo Capitanio (deve avere 3230 euro), Ettore Lagomarsini (3000 euro), Niccolò Dondoni (2750 euro) e Nicola Ciotola (3800).

Di seguito il comunicato.

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo CAPITANIO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.
Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Filippo CAPITANIO , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.230,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo CAPITANIO della somma di €.3.230,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

RICORSO DEL CALCIATORE Ettore Corrado LAGOMARSINI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Ettore Corrado LAGOMARSINI della somma di
€.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo’ DONDONI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.
Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Niccolo’ DONDONI , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Niccolo’ DONDONI della somma di €.2.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

RICORSO DEL CALCIATORE Nicola CIOTOLA/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Nicola CIOTOLA , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola CIOTOLA della somma di €.3.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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