Consiglio di Stato: la tessera del tifoso è illegittima

La tessera del tifoso, viste le forme del rilascio, e’ illegittima perche’ puo’ rappresentare una pratica commerciale scorretta. E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato (Sez. VI, Pres. Giancarlo Coraggio, Rel. Giulio Castriota Scanderbeg) che, come riferisce il Condacons, ha accolto l’appello presentato dal’associazione dei consumatori e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse settimane aveva respinto il ricorso avverso la ”tessera del tifoso” presentato dalle due organizzazioni. Codacons e Federsupporter, spiega la nota dell’associazione guidata da Carlo Rienzi, ”contestavano in particolare il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori”.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dei due enti, ha cosi’ motivato: ”L’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita’ di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalita’ proprie della tessera del tifoso) la liberta’ di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilita’ potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto”. Sulla base di tali motivazioni, conclude il Condacons, ”i giudici del Cds ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimita’ denunciate dai due enti”.

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