Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso cautelare di Figc e Lega Pro e ha sospeso la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che aveva accolto a sua volta il ricorso del Cerignola avverso la mancata riammissione in Lega Pro.
L’udienza di merito si terrà il prossimo 9 settembre, ma intanto il Tar del Lazio ha confermato il calendario di Serie C e quello delle Coppa Italia di Lega Pro e di Serie D.
Al netto di cambi di programma, il campionato di Lega Pro comincerà come da programma il 25 agosto: l’Avellino affronterà il Catania.
Il testo integrale della sentenza del Tar.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2019, proposto da
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
S.S. Audace Cerignola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto n. 95;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche n. 56 del 24.07.2019 e n. 64 del 5.08.2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
considerato che la cognizione monocratica ex art.56 cpa pertiene principalmente alla valutazione dei profili di pregiudizio, da valutarsi nella comparazione degli interessi coinvolti, una volta verificatesi le condizioni di procedibilità previste dalla norma;
rilevato, in punto di ammissibilità del ricorso, risultando indicata come resistente la società calcistica e non l’autorità emanante, che può prescindersi dalla valutazione della medesima, essendo state comunque evocate in giudizio tutte le parti interessate, ed, eventualmente, dovendosi disporre la mera integrazione del contraddittorio;
ritenuto dunque, nella ridetta comparazione, da valutare da un lato la conservazione dell’efficacia del provvedimento impugnato e del sotteso interesse della società calcistica, in ragione del pregiudizio sportivo – necessità di acquisizione delle prestazioni di giocatori comunque adatti alla serie superiore, in caso di conferma del provvedimento -, ed economico, dall’altro la necessità di rinnovata confezione dei calendari e valutazione degli incontri già disputati e da disputare fino alla data della cognizione collegiale;
ritenuto, allora, che essendo il precipuo fine cautelare – collegiale e, prima, monocratico- quello del mantenimento della res litigiosa adhuc integra, tale effetto, nella specie, si realizza solo con l’accoglimento della domanda di paralisi interinale, restando fissati i calendari della Coppa Italia e dei campionati, il cui regolare svolgimento costituisce l’interesse prevalente da apprezzare nella presente fase;
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare monocratica e per l’effetto dispone la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 settembre 2019.